Descrizione
Per effetto dell'art. 9-quinquies, c. 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, da venerdì 15 ottobre, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Co V-2, per poter accedere ai luoghi di lavoro, tutto il personale che presta servizio per il Comune è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta del datore di lavoro o del personale da questi delegato, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto "Green Pass").
L'obbligo sopra indicato vale anche per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni.
Sono esonerati dall'obbligo solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:
- essere vaccinati contro il COVrD-19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
La Certificazione verde COVID-19 è una certificazione digitale stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo
elettronico qualificato.
Il dipendente al momento dell'accesso in Comune deve esibire la certificazione in formato digitale o in
formato cartaceo unitamente a un documento d'identità.
Il personale incaricato dei controlli attraverso l'app "Verifica C-19" ne accerta l'autenticità e la validità.
I dipendenti che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione non possono accedere al luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso del dipendente al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00, irrogata dal Prefetto, ferme restando le conseguenze disciplinari.